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Approvata dal CdM la riforma del mercato dei capitali: modifiche al TUF e al codice civile

È stato approvato, in esame preliminare, dal Consiglio dei Ministri, in data 8 ottobre 2025, il decreto legislativo per la riforma organica delle disposizioni in tema di mercato dei capitali: il provvedimento interviene sia sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF), sia sulle norme del Codice civile in materia di società di capitali applicabili anche agli emittenti, con l’obiettivo dichiarato di sostenere la crescita, favorire il risparmio e l’accesso delle imprese al capitale di rischio, aumentare la competitività, semplificare la disciplina degli emittenti e degli intermediari, razionalizzare l’ordinamento dei mercati finanziari.

Le principali novità Queste le principali previsioni contenute nel provvedimento appena approvato.

A) L’art. 1 modifica le Disposizioni comuni del TUF, distinguendo tra gestori di FIA sottosoglia registrati e gestori autorizzati e stabilendo per i primi regole e controlli ridotti: è stata inoltre compiuta una revisione delle definizioni di Sicav e Sicaf, società di investimento a capitale variabile e fisso, per comprendere tanto le gestioni interne quanto quelle esterne, assicurando la coerenza con la disciplina antiriciclaggio e tributaria. È stata altresì modificata la definizione di cliente professionale, per ricomprendervi anche gli enti previdenziali privatizzati.

B) L’art. 2 modifica i titoli I (Disposizioni generali e poteri di vigilanza) e II (Servizi e attività di investimento) della parte II (Disciplina degli intermediari) del TUF, con l’obiettivo di limitare gli oneri di vigilanza e di promuovere i rapporti tra Autorità e partecipanti al mercato: viene espressamente riconosciuta la promozione dell’educazione finanziaria come elemento caratterizzante delle funzioni di vigilanza.

È stata poi operata una razionalizzazione delle competenze tra la Banca d'Italia e la Consob in materia di vigilanza, con attribuzione alla prima della competenza esclusiva sui requisiti dei soci e degli esponenti degli intermediari.

C) L’art. 3 innova la disciplina della gestione collettiva del risparmio con particolare riferimento alle attività di private equity e venture capital, riconosciuti come settori in grado di garantire lo sviluppo e la crescita delle aziende, favorendo processi fondamentali di innovazione e contribuendo all’aumento dell’occupazione: in particolare, viene introdotta la nuova figura delle società di partenariato, costituite nella forma di società in accomandita per azioni e che debbono avere quale oggetto sociale esclusivo l’investimento collettivo nelle forme del private equity e venture capital, con riserva dell’investimento agli investitori professionali. Lo statuto delle società di partenariato deve, in particolare, prevedere l'affidamento della prestazione delle attività ad un gestore esterno e l'indicazione della società designata, la definizione di procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno e la stipulazione con quest’ultimo di accordi per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore.

D) L’art. 4 modifica la parte III (Disciplina dei mercati) del TUF, introducendo misure di semplificazione procedurale e di riduzione degli oneri amministrativi per i soggetti vigilati, anche attraverso un rinvio a regolamenti attuativi della Banca d'Italia e della Consob.

E) L’art. 5 reca modifiche alla disciplina in materia di appello al pubblico risparmio, con specifico riguardo alle offerte al pubblico di titoli ed alle offerte pubbliche di acquisto e scambio.

i) Si introduce la soglia unica del 30 per cento di partecipazione (o diritti di voto) come presupposto per l’obbligo di OPA totalitaria, eliminando la soglia precedente per le società diverse dalle piccole e medie imprese (PMI): il periodo di riferimento per la determinazione del prezzo minimo dell’offerta obbligatoria viene ridotto da 12 a 6 mesi.

ii) Attraverso l’introduzione nel TUF dell’art. 112-bis è stata poi regolamentata la procedura di acquisto totalitario delle azioni su autorizzazione dei soci, che si svolge sotto la vigilanza della Consob: sarà l'assemblea straordinaria l’organo deputato all'assunzione della deliberazione volta a far acquisire ad un soggetto individuato dall’organo amministrativo la totalità delle azioni della società e detta deliberazione deve essere adottata con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti in assemblea, diversi dal socio che abbia presentato la proposta e dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo, se già azionisti della società, e dal socio o dai soci che detengano, anche di concerto tra loro, la partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore a un decimo del capitale sociale, non operando, ai fini della deliberazione, le limitazioni al diritto di voto previste nei patti parasociali. Il trasferimento delle azioni ha effetto con la iscrizione della deliberazione nel Registro delle imprese o alla diversa data indicata nella deliberazione stessa. E’ stata poi stabilita la non opponibilità, nei confronti dell'acquirente, delle eventuali limitazioni al trasferimento delle azioni previste nello statuto e nei patti parasociali.

iii) Si è inoltre previsto che, in caso di emersione di notizie o indiscrezioni aventi a oggetto la preparazione o la promozione di una offerta (i c.d. rumors) la Consob potrà stabilire un termine entro il quale il potenziale offerente dovrà rendere nota la effettiva decisione di promuovere una offerta e, in caso di mancata risposta o di risposta negativa da parte del potenziale offerente, a tale soggetto sarà inibito per i successivi dodici mesi di promuovere un’offerta sui titoli del medesimo emittente.

F) L'art. 6 interviene in materia di emittenti, in particolare innovando la disciplina dell’assemblea al fine di favorire la funzionalità e l’efficienza delle modalità di svolgimento, e la disciplina della governance degli emittenti. La nuova normativa distingue tra le società che si apprestano alla quotazione – per le quali sono dettate nuove regole, finalizzate alla riduzione dei costi e ad una valorizzazione dell’autonomia statutaria - e le società che, al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già quotate, per le quali si prevede, ove siano PMI, la possibilità di decidere di avvalersi della nuova disciplina entro un limite temporale specifico.

i) Sul fronte della semplificazione degli oneri informativi viene abrogato l’obbligo di pubblicazione delle informazioni regolamentate sui giornali quotidiani nazionali e l’obbligo di pubblicare sulla stampa l’estratto dell’avviso di convocazione dell’assemblea di società quotate, mantenendo la trasparenza attraverso i canali informatici.

ii) È stato inoltre modificato l’ art. 121 del TUF, recante la disciplina in materia di partecipazioni “reciproche” o “incrociate”, funzionale ad evitare che il governo societario, tramite l’esercizio reciproco del voto in assemblea e la vicendevole cooptazione tra gruppi di controllo delle società interessate, sia sottratto al mercato, circoscrivendone la portata ed escludendo la rilevanza dell’ipotesi degli incroci c.d. triangolari.

iii) L’art. 6 del decreto legislativo interviene anche sull’ art. 123-bis del TUF, che disciplina la relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, stabilendo che la relazione sul governo societario debba contenere un riferimento alle politiche della società in materia di utilizzo e di monitoraggio delle nuove tecnologie e in particolare dei sistemi di intelligenza artificiale, ove siano stati adottati, negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili, nonché un riferimento ai rischi informatici derivanti da sistemi automatizzati ed alle politiche in materia tecnologica della società, ove adottate.

iv) Ancora, si è modificato l’ art. 123-ter del TUF che disciplina la relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche e dei componenti dell’organo di controllo, prevedendo che la politica di remunerazione si estende ai dirigenti con responsabilità strategiche, salvo diversa previsione statutaria, e che, ove la politica di remunerazione si occupi anche dei dirigenti con responsabilità strategiche, nella seconda sezione della relazione sulla remunerazione le informazioni su tali soggetti siano fornite sempre in forma aggregata, con il venire meno del potere della Consob di stabilire i casi in cui tali informazioni devono essere fornite in forma nominativa.

v) E’ stato poi introdotto nel TUF il nuovo art. 125-bis.1 in base al quale, in mancanza di opzione statutaria espressa, le modalità di svolgimento della riunione assembleare sono decise dall’organo amministrativo, il quale può prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione ovvero che l’intervento e l’esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente tramite rappresentante designato dalla società ai sensi dell’ art. 135-undecies del TUF: può essere anche prevista l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica ai sensi dell’ art. 2370, comma quarto, c.c., dovendosi richiamare nell’avviso di convocazione le regole procedurali di ciascuna assemblea.

Lo statuto sociale può inoltre prevedere che l’assemblea possa svolgersi esclusivamente tramite ricorso al rappresentante designato oppure tramite ricorso a mezzi di telecomunicazione o con il voto per corrispondenza o in via elettronica: nello stabilire tali modalità, lo statuto potrà altresì circoscriverle a determinate tipologie di delibera. Lo statuto può limitare, in ogni caso in cui l’assemblea si celebri con la riunione fisica dei soci ovvero mediante mezzi di telecomunicazione, la partecipazione alla discussione in assemblea ad una soglia individuale di possesso azionario, comunque non superiore all’uno per mille del capitale sociale, sulla base delle azioni possedute al termine della giornata indicata nell’ art. 83-sexies, comma 2, del TUF, fermo il diritto di presentare proposte di deliberazione e di porre domande ai sensi degli artt. 126-bis e 127-ter del TUF.

Ove sia previsto che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione o mediante il rappresentante designato, i soci titolari, anche congiuntamente, di un ventesimo del capitale sociale con diritto di voto per le materie all’ordine del giorno possono richiedere, nel termine di cinque giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, che la stessa si celebri con la riunione fisica degli azionisti nello stesso luogo.

vi) Più in generale, le nuove disposizioni determinano un’anticipazione della formazione della volontà dei soci alla fase preassembleare, con un ridimensionamento della funzione dell’adunanza assembleare quale momento informativo e di dibattito.

E’ stato quindi eliminato, modificando l’ art. 126-bis del TUF, il diritto individuale del socio di presentare proposte di deliberazione in assemblea, fermo restando il diritto di presentare proposte di delibera sui punti che figurano all’ordine del giorno dell’assemblea da parte dei soci che rappresentino anche congiuntamente un quarantesimo del capitale sociale: delle integrazioni all’ordine del giorno è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell’avviso di convocazione, entro gli otto giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso stesso, ovvero entro i cinque giorni successivi alla pubblicazione del medesimo avviso prima dell’assemblea per le assemblee previste dagli artt. 2446, 2447 e 2487c.c.

vii) Viene introdotto nel TUF un nuovo art. 147-bis.1, rubricato “Principi sulla composizione degli organi”, applicabile a tutte le società quotate, in base al quale gli organi di amministrazione e controllo delle medesime società sono eletti secondo le norme previste dallo statuto sociale nel rispetto delle specifiche prescrizioni applicabili, che promuovono e favoriscono professionalità, rappresentatività e diversità delle composizioni complessive degli organi interessati.

viii) Una ulteriore innovazione è rappresentata dall’art. 147-sexies- rubricato “Sistema di controllo interno e di gestione dei rischi” – secondo il quale è di competenza degli organi delegati la cura dell’efficacia di tale sistema, spettando al Consiglio di amministrazione valutare e coordinare le funzioni coinvolte nel sistema di controllo dei rischi: deve essere assicurata la rappresentazione unitaria dei rischi ai quali la società risulta esposta, tenuto conto delle dimensioni e della natura dell’impresa, da parte del comitato preposto al controllo dei rischi o dell’amministratore a cui è attribuita tale funzione.

ix) Per quanto attiene all’organo di controllo si stabilisce, in deroga all’ art. 2409-octiesdecies c.c., il divieto di attribuire per statuto all’assemblea il potere di nomina del comitato per il controllo sulla gestione, onde accentuarne nelle società quotate la natura di organo che origina dal Consiglio di amministrazione, riservando inoltre alla minoranza la presidenza del comitato per il controllo sulla gestione.

La normativa in esame modifica poi i doveri dell’organo di controllo (di cui all’ art. 143 del TUF), sostituendo il riferimento al rispetto dei principi di corretta amministrazione con la vigilanza sul corretto funzionamento dell’organo amministrativo e in particolare sulla diligente osservanza delle regole istruttorie, procedimentali e decisionali elaborate dalle migliori prassi: all’organo di controllo spetta la vigilanza sull’adeguatezza e sul concreto funzionamento dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, ivi compreso il sistema di controllo interno di gestione dei rischi e il coordinamento delle sue funzioni.

L’ art. 151 del TUF in tema di poteri dell’organo di controllo è stato completamente riscritto, prevedendo che l’organo di controllo abbia il potere di procedere ad atti di ispezione e di controllo in qualsiasi momento, nonché di convocare l’assemblea qualora ravvisi fatti di estrema gravità e quindi sia necessario convocare i soci: si conferisce altresì individualmente ad ogni componente dell’organo di controllo il potere di chiedere notizie agli amministratori, anche con riferimento a società controllate, informazioni che dovranno poi essere condivise con tutti i membri dell’organo di controllo.

In tema di responsabilità del Collegio sindacale, si esclude poi l’applicabilità della limitazione di responsabilità prevista dall’ art. 2407 c.c. ai componenti del Collegio sindacale delle società quotate, al fine di non compromettere l'impegno richiesto nell'applicazione della diligenza professionale.

x) Viene introdotta una specifica disciplina per gli emittenti di nuova quotazione, stabilendo un regime semplificato che valorizza l’autonomia statutaria per gli emittenti di nuova quotazione e le PMI quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione di 1 miliardo di euro, includendo semplificazioni per le operazioni con parti correlate sotto una soglia di rilevanza del 10 per cento: lo statuto degli emittenti di nuova quotazione può infatti prevedere che le modifiche statutarie siano deliberate, anche in prima convocazione, con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale sociale rappresentato in assemblea, facendo in ogni caso salve le disposizioni dettate dal Codice civile in riferimento ai quorum costitutivi dell’assemblea in sede straordinaria.

Lo statuto sociale degli emittenti di nuova quotazione può anche optare per la disapplicazione totale dell’ art. 2437, primo comma, c.c. sulle cause inderogabili di recesso, restando ferma la possibilità di recesso per i soci che non abbiano concorso a deliberazioni riguardanti la modifica dell’oggetto sociale quando altera in modo rilevante il rischio d’impresa.

L’art. 16 delimita poi l’ambito applicativo soggettivo del regime dettato per gli emittenti di nuova quotazione, prevedendo che l’applicazione della relativa disciplina sia destinata agli emittenti che modifichino lo statuto in base a quanto previsto dal suddetto regime e le cui azioni siano ammesse a negoziazione in un mercato regolamentato italiano a decorrere dall’entrata in vigore del decreto di attuazione della delega: le PMI emittenti azioni quotate che non abbiano superato il limite di capitalizzazione di mercato pari a 1 miliardo di euro nei tre esercizi precedenti quello di entrata in vigore del decreto, possono decidere di avvalersi del nuovo regime normativo, entro due anni dall’entrata in vigore del decreto, modificando conformemente il proprio statuto sociale, a condizione che non superino il suddetto limite di capitalizzazione neppure al momento dell’opt-in.

G) L'art. 7 del decreto legislativo adegua la disciplina delle sanzioni amministrative in tema di intermediari, alla luce dell’introduzione delle nuove categorie di società di partenariato e del nuovo regime dei gestori sottosoglia.

H) L’art. 8 reca modifiche all'articolo 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 211, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 al fine di razionalizzare la disciplina sulla tutela della concorrenza e sulle partecipazioni personali incrociate nei mercati del credito e finanziari e di ridurre gli oneri conseguenti in capo agli operatori.

I) L’art. 9 detta una disciplina autonoma ed esaustiva dei tre sistemi alternativi di amministrazione e controllo, al fine di accordare una maggiore discrezionalità sostanziale nella scelta del sistema di governance da adottare e di rafforzare l’attrattività delle società italiane, rendendo i sistemi più facilmente riconoscibili anche da parte degli investitori esteri.

E’ stato in particolare sostituito il vigente articolo 2380 c.c., rendendo ogni modello di amministrazione e controllo autosufficiente ed eliminando qualsiasi rinvio al modello tradizionale come modello base, riservando allo statuto l’individuazione del sistema di amministrazione e controllo da adottare: in caso di successiva modifica, salvo che la deliberazione disponga altrimenti, la variazione di sistema ha effetto alla data della riunione dell’organo competente convocato per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio successivo.

Anche l’ art. 2380-bis c.c. è stato modificato, precisando che rientra nei compiti di competenza esclusiva degli amministratori anche l’organizzazione aziendale, che va a ricomprendere l’istituzione dell’assetto organizzativo-contabile, e che le attività intraprese dagli amministratori debbono essere strumentali all’attuazione dell’oggetto sociale.

Il nuovo art. 2381 c.c., dedicato alla nomina e ai doveri del presidente, riprende il contenuto dell’ art. 2380-bis c.c., esplicitando il potere dell’autonomia statutaria di definire le modalità di nomina del presidente.

La nuova disposizione di cui all’art. 2381-bis c.c. disciplina l’attribuzione di deleghe gestorie, evidenziando in particolare che nel sistema dualistico non è consentita la costituzione di un comitato esecutivo nel consiglio di gestione e che tra le competenze non delegabili rientra anche la decisione di adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e dell’insolvenza. La norma ribadisce inoltre che gli organi delegati curano l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di cui all’ art. 2086, comma secondo, c.c.

Il nuovo articolo 2381-ter c.c. disciplina l’informazione consiliare, sottolineando il dovere degli amministratori di agire in modo informato e la facoltà di ciascun amministratore di richiedere informazioni, nonché il dovere del presidente di far sì che ai consiglieri siano fornite adeguate informazioni. Di particolare interesse è la disposizione contenuta nel quarto comma di tale norma in tema di responsabilità degli amministratori non esecutivi in rapporto all’informazione per essi disponibile: secondo la nuova previsione, tali amministratori possono fare ragionevole affidamento sull’informazione ricevuta anche in relazione alle loro competenze, innalzando quindi il livello di diligenza richiesto nella valutazione dell’adeguatezza delle informazioni ricevute laddove i consiglieri dispongano di specifiche competenze in relazione a determinate materie oggetto della discussione consiliare.

Conclusioni Il decreto legislativo in esame allinea dunque la normativa nazionale agli standard europei al fine di rendere il sistema finanziario italiano più competitivo ed attrattivo, semplificando la governance per le società quotate, con una maggiore chiarezza nella composizione degli organi societari, nella gestione delle assemblee e nella comunicazione agli azionisti, ed introducendo strumenti volti a garantire la trasparenza dei mercati ed una maggiore tutela degli investitori.

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